L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato d’ufficio un procedimento istruttorio in materia di pratiche commerciali scorrette nei confronti di Atac S.p.A., relativamente allo stato della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale nell’area metropolitana di Roma con riferimento alla ex concesse Roma-Ostia, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti. In occasione della comunicazione di avvio, i funzionari dell’Autorità, con la collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto un accertamento ispettivo presso la sede della società in Roma. Il provvedimento è stato accompagnato da una segnalazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 22 della legge 287/90 alla Regione Lazio, che nel 2007 aveva sottoscritto un contratto di servizio per la gestione di tali linee con Met.Ro. S.p.A. nel quale era poi succeduto Atac S.p.A..
Le contestazioni mosse alla società riguardano la sistematica e persistente soppressione delle corse programmate occorsa nel biennio 2013-2015 sulle linee ferroviarie Roma–Lido di Ostia, Roma–Giardinetti-Pantano e Roma–Civita Castellana–Viterbo. Tale soppressione sarebbe avvenuta in larga misura non per cause occasionali, ma per motivi riconducibili alla gestione ed organizzazione del servizio da parte di Atac.
In particolare, la mancata effettuazione delle corse programmate in base al Contratto di Servizio con la Regione Lazio, come risultanti dall’Orario diffuso presso le stazioni e attraverso il sito web di Atac, avrebbe ingannato i consumatori in merito alla effettiva disponibilità del servizio, alterandone le scelte sul mezzo di trasporto da utilizzare e gravandoli dei disagi derivanti dalla soppressione delle corse.
Inoltre, Atac non avrebbe preventivamente e tempestivamente informato i consumatori riguardo alla impossibilità di effettuare parte delle corse programmate, pur essendo a conoscenza delle ragioni sistematiche che avrebbero potuto causare la soppressione delle stesse. Tali condotte ingannevoli ed omissive potrebbero violare gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo.
L’Authority fa presente che con la riduzione del numero e della frequenza delle corse rispetto a quanto stabilito dal Contratto di Servizio – per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore – l’azienda sarebbe venuta meno al rispetto degli standard di diligenza professionale richiesto ad un concessionario di un servizio pubblico nella gestione di linee essenziali di trasporto pubblico per la mobilità cittadina, in violazione dell’art. 20 del Codice del Consumo.
A fronte di tale situazione di grave difficoltà operativa da parte di Atac, la segnalazione inviata alla Regione Lazio sottolinea come l’ente locale non abbia mai esercitato i propri poteri di intervento e sanzione, pur previsti dal Contratto di servizio, né abbia proceduto allo svolgimento di una gara per individuare un gestore efficiente. Al riguardo, nella segnalazione si cita la recente deliberazione n. 437 del 26 luglio 2016 della Regione Lazio con la quale è stata rigettata una proposta di finanza di progetto ), presentata nel giugno 2014 da una costituenda associazione di imprese guidata da Ratpdev () per l’affidamento in concessione del servizio in cambio di circa 250 milioni di interventi per il potenziamento della linea. In realtà la proposta non era molto chiara e consisteva in una forma di finanziamento indiretto, tramite canone concessorio, della spesa degli interventi che sarebbe stata così in gran parte “prestata” dai privati alla Regione. Sulla decisione, comunque, Ratpdev aveva annunciato ricorso al Tar.