In relazione al recente fatto avvenuto a Roma dove, testualmente da un comunicato ATAC un “sedicente fotografo ha bloccato un treno per 15 minuti sulla Roma-Lido” (cliccare qui per leggerlo), riteniamo opportuno fare il punto su quello che da sempre è considerata una nota dolente per gli appassionati di trasporto ferroviario. Il Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161 – a dir poco anacronistico per le tecnologie moderne, emanato sotto il regime fascista e in tempo di guerra – è a tutt’oggi quello che continua a regolare questo settore.
All’art. 1, si legge: “è vietata, [… ] la divulgazione, all’interno e all’estero delle notizie indicate nell’allegato al presente decreto.” Quali siano i divieti lo si trova al punto 5 del citato allegato: “mezzi ed organizzazione dei trasporti. impianti ferroviari militari o di interesse militare; organizzazioni ferroviarie nelle zone prossime alla frontiera o alla costa; linee ferroviarie di grande traffico (stato di efficienza, particolari costruttivi, opere d’arte, impianti di stazione e di blocco, piani caricatori, mezzi di esercizio, frequenze massime dei treni), centri e nodi ferroviari, raccordi con stabilimenti di produzione, con depositi o magazzini militari o d’interesse militare; fonti di energia per il funzionamento delle ferrovie (scorte conbustibili solidi e liquidi, centrali elettriche, sottostazioni di trasformazione, condutture d’alimentazione), nuove costruzioni, miglioramenti, ampliamenti modificazioni a linee ferroviarie; loro attrezzatura e produzione; [… ] depositi di materiali vari ferroviari. [… ]”
Il divieto può essere rispettato seguendo la procedura dell’art. 4, comma 1: “il divieto di divulgazione, previsto per le notizie indicate nell’allegato e per quelle completate dall’art. 2, è considerato inesistente, agli effetti della legge penale, quando dall’autorità militare o dalla commissione suprema di difesa o dell’autorità statale preposta alla vigilanza della produzione industriale bellica, per la parte di rispettiva competenza, sia stata concessa, in deroga ad esso particolare autorizzazione a procurarsi o a far conoscere a determinate persone, o a divulgare sotto speciali condizioni, per uno scopo determinato, le notizie medesime.” Ancora, al comma 3: “le autorizzazioni hanno valore esclusivamente per le notizie per le quali sono concesse, e soltanto per il concessionario, il quale deve valersene per lo scopo dichiarato ed osservare le condizioni imposte. I terzi che vengono a conoscenza delle notizie medesime in base alla suddetta autorizzazione non possono in qualsiasi modo divulgare o portare a conoscenza di altri.”
La domanda per la concessione dell’autorizzazione va presentata (art. 4, comma 4): “… alla commissione suprema di difesa (segretaria generale) la quale, se il provvedimento non e’ di sua competenza, trasmette la domanda all’autorità competente”.
Questa procedura è spiegata in una circolare del 15 giugno 1990 (RE/M. 02/90) emessa dalle allora FS, nella quale di richiama il RD sopra esposto: “1.1.1 ferme restando le limitazioni di cui al R. D. 1161/1941 e quanto, in particolare, disposto dal Ministero della Difesa, l’effettuazione di riprese in ambito FS è subordinata ad una specifica autorizzazione del Direttore Generale delle Relazioni Esterne.” Ma di seguito stabilisce che: “1.1.2 Non sono soggette alla suddetta preventiva autorizzazione le riprese che siano effettuate in ambito FS normalmente accessibile al pubblico, nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni: a) con apparecchiature utilizzate a mano; b) senza creare intralcio all’esercizio ferroviario; c) senza impegnare personale, mezzi e materiali dell’Ente.”
In generale la richiesta va fatta presso: “1.2.1 Il Direttore Compartimentale: per riprese nella giurisdizione di un unico Compartimento e che riguardano servizi cinetelevisivi su emittenti locali, documentari, attività amatoriali. Nel caso di Impianti che pur rientrando territorialmente nell’ambito del Compartimento non dipendono da detta Sede, prima di concordare l’autorizzazione il Direttore Compartimentale dovrà interpellare la Sede Centrale da cui dipendono gli Impianti in parola.” Le stesso vale: “3.0.1 La richiesta di visite agli impianti e alle Sedi ferroviarie a scopo di studio o di informazione pubblicistica va rivolta alle Autorità di cui al punto 1.2.0.” In particolare “3.0.3 Sono, in linea di massima, consentite – senza espletamento di alcuna formalità – eventuali riprese fotografiche nel corso di tali visite.” E, ancora: “3.0.4 Preliminarmente alla visita, il diretto interessato o – se si tratta di più persone il Capo-gruppo dei visitatori – dovrà sottoscrivere la prescritta dichiarazione liberatoria su carta legale (v. all. 1).”
La circolare RE/M. 02/90, perché emanata da un ente statale, è una nota tecnica con valore interpretativo: questo significa che non è in contrasto con il RD 1161/1941 me ne integra i contenuti in casi non trattati dallo stesso RD. Infatti il decreto parla di attrezzature di interesse strategico ed è stato concepito in stato di guerra proprio per contrastare fenomeni di spionaggio e/o monitoraggio dei punti deboli in un sistema vitale per il Paese come quello dei trasporti.
Tornando al caso di Roma, la ferrovia Roma-Lido è una linea ferroviaria regionale, gestita da ATAC. L’autorizzazione per eventuali fotografie dovrebbe, a norma di legge, essere richiesta alla Regione Lazio: non si vede però come, in questo caso, non debba valere la RE/M. 02/90 secondo la quale con apparecchiature utilizzate a mano, senza creare intralcio all’esercizio ferroviario e senza impegnare personale, mezzi e materiali dell’Ente, le foto sono permesse. Certo nel caso riportato in apertura ci sarebbe stata una reazione negativa degli stessi utenti al fotografo, e quindi siamo comunque in regime sanzionabile.
Perché, stando al RD 1161/1941 e alla RE/M. 02/90, si potrebbe – sempre senza creare alcun disturbo – fare delle fotografie in una fermata ferroviaria RFI e non in una linea metropolitana o ferroviaria vicinale?
Chiudiamo con la risposta fornitaci dalla stessa Polizia di Stato, interpellata su questo quesito, in una nostra visita alla stazione Tiburtina: “non sono soggette a preventiva autorizzazione, le riprese filmate e fotografiche che siano effettuate, a scopo non divulgativo, in aree FS normalmente accessibili al pubblico, purché: si operi con apparecchiature a mano; non si crei alcun intralcio (diretto o indiretto) all’esercizio ferroviario; non si impegni personale, mezzi e materiale della Società. Resta ovviamente inteso che, per particolari situazioni contingenti, l’Autorità di Polizia può temporaneamente disporre il divieto delle riprese (ordine e sicurezza pubblica, misure antiterrorismo, ecc.)”.
In ogni caso, vi ricordiamo che tutto deve sempre svolgersi nel massimo rispetto delle istituzioni e delle loro indicazioni, delle attrezzature collettive e degli altri utenti (i quali, per la normativa sulla privacy, hanno il pieno diritto a non essere né fotografati né ripresi senza esplicito consenso): solo in questo modo si avrà certezza di non trovarsi mai in alcuna situazione spiacevole. Purtroppo in Italia i fotografi vengono spesso fermati dalle autorità e in alcuni casi vengono anche sanzionati mentre in molti paesi come il Giappone fare foto ai treni è un’attività non solo consentita e apprezzata ma anche diffusissima in tutti gli strati della popolazione, altri come la Spagna hanno abolito in epoca recente ogni divieto per i fotografi dopo una mobilitazione degli appassionati che hanno chiesto e ottenuto la revoca di ogni limitazione. In Italia, invece, abbiamo ancora una legge di 71 anni fa a regolamentare questa attività, forse è arrivato il tempo di modificarla adattandola ai tempi moderni.
RD 1161/1941, testo integrale
Circolare FS, 15 giugno 1990 (RE/M. 02/90)