Il decreto del 21 ottobre 2015 contiene la nuova regola tecnica per la prevenzione del rischio incendio nelle metropolitane. Lo scopo è quello di fornire i criteri progettuali per la realizzazione di nuove metropolitane al fine di attenuare i livelli di rischio incendio. La sicurezza è fondamentale sia per gli utenti che usufruiscono del servizio quanto delle squadre di soccorso perché ci siano le opportune condizioni di sicurezza per portare in salvo le persone presenti.
La regola tecnica è basata su indicazioni progettuali che rappresentano la sintesi di studi ed orientamenti condivisi a livello internazionale. Il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, in particolare quelli correlati al controllo e gestione dei fumi ed alla progettazione dei percorsi di sfollamento, deve essere conseguito mediante una progettazione di tipo prestazionale (non più quindi solo regole prescrittive) basata sui criteri indicati dalle direttive emanate dallo stesso Ministro dell’interno relativamente all’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.
Secondo i moderni parametri della fire engineering anche la normativa italiana sta passando da un approccio caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività
Minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e limitarne la sua propagazione, nel caso in cui un incendio si sviluppi all’interno del treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, assicurare la possibilità che gli occupanti possano percorrere le vie di esodo, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l’incendio, nell’ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo, garantendo la stabilità delle strutture portanti e la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza sono solo alcune delle prescrizioni contenute nel testo emanato.
L’aspetto importante è che l’applicazione delle norme sia alle nuove costruzioni che alle costruzioni già esistenti.
All’articolo 4 del DM si legge che le disposizioni si applicano alle metropolitane nuove e, nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane successivi alla data di entrata in vigore, limitatamente alle parti interessate dall’intervento. Gli unici progetti ad essere derogati dall’applicazione dell’attuale regola tecnica sono quelli per cui già è stato svolto un esame progetto e per i quali siano state individuate le risorse finanziarie. Tuttavia, se la realizzazione di tali progetti non avviene entro sette anni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il progetto deve essere rielaborato nel rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi da ultimo pubblicato.
Per quanto riguarda l’adeguamento delle metropolitane in esercizio, nel caso dovessero risultare non conformi alla disposizioni tecniche del precedente decreto (DM 11 gennaio 1988) dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni o completare il loro adeguamento entro sette anni dall’entrata in vigore della nuova norma.