La Legge di Bilancio per il 2017 (legge 232 dell’11/12/2016) ha previsto l’istituzione di un Fondo Investimenti per il trasporto rapido di massa (TRM), con una dotazione di 1,90 miliardi per l’anno 2017, di 3,15 miliardi per l’anno 2018, di 3,50 miliardi per l’anno 2019 e di 3,00 miliardi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra l’altro, ai trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie.
La Legge di Bilancio 2018 ha rifinanziato il Fondo, pertanto la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale ha attivato, attraverso la pubblicazione di un apposito Avviso, le procedure per utilizzare le risorse del Fondo da destinarsi ai sistemi di TRM.
Il 18 dicembre 2019 la Conferenza unificata ha approvato il decreto di riparto del fondo 2018 che finanzia 17 interventi per un totale di 2,32 miliardi: tale decreto è all’esame della Corte dei Conti e dovrebbe essere pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale. Gli interventi fanno parte di un totale di 28 istanze inviate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla consegna del 31 dicembre 2018: le istanze non rientranti nel riparto 2018 saranno nuovamente istruite per la formazione della graduatoria del riparto 2019, per il quale sono disponibili 1,5 miliardi. Ai fini di tale istruttoria gli enti proponenti dovranno inviare al MIT del materiale progettuale o valutativo integrativo entro e non oltre il 30 aprile 2020.
Resta invece aperta la partecipazione al riparto 2020 del Fondo Investimenti, per cui sono assegnati 2,5 miliardi: la scadenza per la consegna delle istanze è fissata al 1° giugno 2020.
Entrano i BRT elettrici
Il Fondo Investimenti per il TRM, come tecnologia su gomma, ha incluso nei primi due riparti sono i sistemi filoviari. Dal riparto 2020, su richieste di alcune amministrazioni, ci sarà una novità: saranno finanziabili dal Fondo, come comunicato nel secondo Addendum per la preparazione delle istanze, anche i sistemi di Bus Rapid Transit (BRT o, in italiano, Busvie ad alto livello di servizio) elettrici. In particolare, i sistemi di BRT elettrici sono assimilati alle filovie e devono riguardare linee caratterizzate nell’ora di punta da un carico massimo di almeno 900 passeggeri/ora/direzione e velocità commerciale non inferiori ai 13 km/h. Per l’ammissibilità al finanziamento, in particolare, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
- sede dedicata (eccezionalmente percorsa da veicoli espressamente autorizzati) delimitata da elementi di separazione fisica atti ad interdire, o quantomeno a minimizzare, il rischio di invasione da parte di altri veicoli e di pedoni per almeno il 70% della lunghezza totale;
- interdistanza tra le fermate almeno di m 350;
- impianti quali sistemi di localizzazione, di segnalamento, di regolazione, di informazione e asservimento semaforico.
Inoltre, al fine di garantire le condizione di “rapidità” in sicurezza dell’esercizio, anche per detti sistemi (come per quelli tramviari e filoviari) si richiede che:
- le fermate siano realizzate con banchine dimensionate in relazione al numero massimo di passeggeri che si prevede possano essere presenti contemporaneamente nell’ora di punta;
- gli attraversamenti pedonali siano tutti protetti da adeguata segnaletica orizzontale e verticale e da semaforizzazione.
Questi parametri di servizio servono a garantire che i progetti che cui si richiede il finanziamento abbiano effettivamente carattere di trasporto rapido di massa e quindi offrano velocità di viaggio maggiori dei servizi ordinari che utilizzano sedi promiscue o semplici corsie riservate e che offrano una maggiore capacità in termini di posti offerti.
Quali interventi sono ammessi?
Sono ammissibili a finanziamento gli interventi su Sistemi di trasporto a impianto fisso (STIF) afferibili ai seguenti sottoprogrammi:
- Rinnovo e miglioramento del parco veicolare di STIF destinati al TRM
- Potenziamento e valorizzazione di STIF esistenti destinati al TRM;
- Realizzazione di nuove linee ed estensione di linee esistenti ad implementazione della rete di STIF destinati al TRM.
Per quanto riguarda il parco rotabile, il finanziamento di veicoli filoviari è ammesso solo se trattasi di veicoli filoviari e destinati a reti esistenti. Restano pertanto escluse le forniture di tutti i veicoli elettrici su gomma a marcia autonoma (batteria) che sono finanziabili con il Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile.
Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi di manutenzione straordinaria su materiale rotabile e impianti o attività di revamping/retrofit.
Qual è la documentazione da predisporre?
Tutte le proposte devono includere i seguenti elaborati:
- Fascicolo intervento di cui all’allegato 1 dell’Addendum, che contiene tutti i dati di carattere amministrativo riguardanti il proponente e tutte le informazioni principali di carattere tecnico-economico riferite all’oggetto dell’istanza;
- Delibera del Proponente (ad. es. Giunta Comunale…) che autorizza all’inoltro dell’istanza; in caso di cofinanziamento a fondo perduto o con finanza di progetto la Delibera dovrà darne esplicita attestazione; in caso di istanze presentate dalle Regioni la Delibera di Giunta Regionale dovrà dare evidenza della coerenza dell’intervento con il PUMS della Città Metropolitana / Comune e della coerenza dell’intervento medesimo;
- PUMS (Piano urbano della Mobilità Sostenibile), redatto con riferimento al D.M. 397/2017; nel caso di mancanza di PUMS si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. 396 del 28.8.2019 all’art. 7
- Relazione di coerenza dell’intervento proposto con il PUMS;
- Relazione sul cronoprogramma di cui al Fascicolo intervento finalizzata a giustificare le tempistiche di attuazione riportate nello stesso; tale relazione deve, inoltre, contenere un elenco di tutti gli atti di assenso già acquisiti con gli estremi degli stessi a supporto delle giustificazioni esposte.
Nel caso di progetti per nuove linee per STIF destinati al TRM è necessario produrre:
- Progetto di Fattibilità redatto ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 50/2016, tenendo conto dei contenuti del DM 300 del 16.06.2017 (Progetto di Fattibilità – regime transitorio -), o, se disponibile, Progetto Definitivo. In entrambi i casi il progetto deve essere corredato di specifici elaborati di carattere tecnico-economico;
- Analisi trasportistica a supporto delle scelte progettuali rispetto alle previsioni di domanda;
- Analisi Benefici/Costi, ai sensi del DM 300 del 16.06.2017, applicando la metodologia descritta nell’Appendice all’Addendum;
- Note metodologiche di accompagnamento delle Tabelle di cui al successivo punto, al fine dimettere in relazione tra loro i diversi dati in esse rappresentati ed i dati desunti dalla ulteriore documentazione a corredo, secondo quanto previsto dall’Appendice al presente Addendum;
- Tabelle di sintesi dell’analisi della mobilità urbana /ACE/ACB, per la parte di pertinenza al sottoprogramma, secondo quanto previsto dall’Appendice al presente Addendum;
- Relazione esplicativa a dimostrazione che il rapporto tra i proventi derivanti dai rientri tariffari e i costi di gestione del servizio e dell’infrastruttura sia almeno pari a 0,35; l’eventuale quota residua deve essere coperta prioritariamente mediante il riordino dei servizi esistenti e, solo per la parte restante, dalla Regione e/o dell’Ente beneficiario. Per tale dimostrazione si deve applicare la metodologia descritta nell’Appendice all’Addendum.
Nelle more del decreto di cui all’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 sulla definizione dei contenuti del Progetto di Fattibilità, la documentazione progettuale da presentare è costituita da:
Documento di fattibilità delle alternative progettuali, elaborato secondo le disposizioni di cui alle “Linee Guida” D.M. 300/2017 in cui si individuano e analizzano le possibili soluzioni progettuali alternative. Il numero di soluzioni analizzate dovrà essere opportunamente giustificato. Le alternative progettuali da prendere in considerazione ed analizzare devono dare riscontro ai seguenti aspetti ove attinenti:
- alternative di tracciato plano-altimetrico;
- alternative modali che potrebbero rispondere al fabbisogno rilevato;
- opzioni di potenziamento dei servizi-diverse soluzioni tecnologiche e di processo costruttivo;
- diverse soluzioni organizzative e finanziarie da adottare per la realizzazione dell’intervento;
- le possibili soluzioni gestionali.
Il documento di fattibilità delle alternative progettuali analizza anche la cosiddetta “opzione zero”, ossia l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento. Nel documento si dovrà dimostrare la pertinenza delle opzioni considerate, dare conto della valutazione di ciascuna alternativa progettuale in termini qualitativi (anche sotto il profilo ambientale), tecnici ed economici, e giustificare l’alternativa progettuale prescelta quale soluzione migliore, evidenziando il processo di analisi.
Progetto Preliminare dell’alternativa progettuale prescelta, redatta in conformità di Parte II –Titolo II –Capo I – sez. II del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.
Quali sono gli importi ammissibili a contributo?
Fatti salvi l’infrastruttura e il materiale rotabile (finanziabili al 100%), sulle spese per le opere ci sono dei limiti di contribuzione:
- C820 Sistemazioni urbanistiche: soglia di contribuzione massima pari al 5%;
- C821 Opere complementari: soglia di contribuzione massima pari al 5%; potrà, tuttavia, essere ammessa a integrale contributo un’opera complementare per la quale si dimostri la necessità ai fini dell’esercizio;
- C807 Risoluzione interferenze pubblici servizi: soglia di contribuzione massima pari al 10% (il vincolo limite si applica esclusivamente ai sistemi di trasporto di superficie);
- C808 Gallerie di linea e di stazione e C810 Ponti: soglia di contribuzione massima pari al 20%. Nel caso di interventi che presentino opere i cui importi causino scostamenti da tale soglia, potrà essere riconosciuto ammissibile a contributo l’intero costo delle stesse, solo se si dimostra che la soluzione progettuale adottata risulti la più valida in relazione alle possibili alternative.
Copertura dei costi di esercizio
Per le nuove opere di STIF destinate al TRM deve essere effettuata una analisi della copertura dei costi di esercizio che possono essere
- interamente coperti dai ricavi tariffari e dalla riorganizzazione dei servizi;
- parzialmente coperti dai ricavi tariffari e dalla riorganizzazione dei servizi;
- parzialmente coperti solo dai ricavi tariffari e non anche dalla riorganizzazione dei servizi.
In questi ultimi due casi, sarà necessario acquisire un atto dalla Regione e/o dell’Amministrazione beneficiaria in cui la stessa si impegni a coprire il maggior costo sostenuto per l’esercizio della rete TPL. Si specifica che, nel caso in cui la quota parte di copertura imputata ai rientri tariffari sia calcolata su un ricavo previsto a seguito di variazione del prezzo del titolo di viaggio, nell’atto deliberativo di inoltro dell’istanza si deve assicurare che tale variazione venga resa effettiva nei tempi previsti nella documentazione a supporto.
Per gli interventi che prevedono l’affidamento con finanza di progetto, l’Amministrazione proponente dovrà produrre quanto necessario a dimostrare la sostenibilità della gestione finanziaria del contratto di concessione, documentando le modalità con cui la stessa ritiene di poter remunerare il concessionario con il canone di disponibilità
Ulteriori disposizioni
Gli interventi devono prevedere l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022. Nel caso di ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, la scadenza del 31 dicembre 2022 va riferita alla data di approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente o stazione appaltante.
Possono essere presentate istanze di finanziamento solo per interventi per i quali, considerando anche il contributo richiesto, sia assicurata la complessiva copertura finanziaria.
Come sono valutate le proposte?
La selezione degli interventi sarà eseguita nel rispetto delle indicazioni delle disposizioni legislative vigenti (D.M.300 del 16.06.2017 “Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche”), sia per quanto attiene i criteri di valutazione, sia per quanto concerne gli aspetti procedurali. Le istanze saranno valutate rispetto agli ambiti di valutazione di seguito riportati, all’interno dei quali sono stati individuati i criteri elencati, ove applicabili:
Fattibilità tecnico-economica dell’intervento:
- qualità e completezza del progetto e fattibilità tecnica dell’intervento;
- congruità dei costi d’investimento, in riferimento al costo chilometrico unitario dell’infrastruttura rispetto a quello di sistemi di trasporto analoghi;
- giustificazione delle scelte progettuali, derivanti dall’analisi delle alternative redatta ai sensi del D.M. 300 del 16.06.2017, ove richiesta, e dall’analisi trasportistica, ovvero in riferimento alle specifiche esigenze.
Sostenibilità finanziaria, gestionale ed amministrativa, connessa allo stato di avanzamento del progetto, dell’iter procedurale di approvazione e alla attivabilità del progetto in tempi certi:
- Sostenibilità finanziaria dell’investimento in riferimento alla disponibilità di cofinanziamenti a fondo perduto o con finanza di progetto;
- Attendibilità e completezza del cronoprogramma di progetto in riferimento alla attivabilità dell’intervento in tempi certi, entro il limite massimo del 31.12.2022.
Sostenibilità finanziaria dell’esercizio in riferimento alle modalità di copertura dei costi di gestione:
- efficacia dell’investimento e redditività economico-sociale;
- soddisfazione della domanda di mobilità;
- riequilibrio tra trasporto pubblico e privato;
- effetti in materia di risparmio energetico, impatto ambientale, riduzione incidentalità-benefici socio-economici.
Linkopedia e documenti
Avviso per la presentazione delle istanze 2020
Addendum e Allegato tecnico per la partecipazione
Avviso 2018 e 1° Addendum